Ho un affittuario che paga tramite bonifico ed e' molto capriccioso in quanto vuole fatte le ricevute del pagamento che effettua online tramite bonifico bancario. L'effettuamento del bonifico non dovrebbe essere gia prova del pagamento? pertanto questo non ha diritto di ricevere le ricevute che si dovrebbero fare solo in caso di consegna di soldi nelle mani. E' cosi' o mi sto sbagliando?
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Vorrei rammentare che non esiste una ricevuta del bonifico, ma solo un riscontro dell'avvenuto ordine dato alla banca. Il debitore può stamparsi una copia (se lavora online) oppure trattenere il foglio rilasciato dalla banca (se l'operazione è fatta allo sportello), ma con questi documenti avrà solo dimostrato di aver impartito la disposizione.
E ammesso che il documento riporti il Codice di Riscontro Operazione (CRO), o non avrà dimostrato neppure quello.
Contrariamente a quanto si crede comunemente, il bonifico non estingue il debito nel momento in cui viene ordinato, ma solo nel momento in cui il denaro entra nella materiale disponibilità del destinatario. Quindi fino al momento in cui i soldi non sono sul conto corrente del creditore (e in forma disponibile, non solo contabile) il debitore non ha assolto nulla e rimane debitore.
Ne consegue che l'inquilino ha il pieno diritto a pretendere la regolare ricevuta, che attesta non sono il regolare flusso del denaro verso la destinazione concordata, ma anche la data dell'assolvimento dell'obbligo che, come ho scritto, non è la stessa dell'operazione.
Aggiungo che la confusione è particolarmente pericolosa quando si saldano debiti dove è importante la data. Le assicurazioni, per esempio: se il cliente paga nell'ultimo giorno del periodo di tolleranza concesso, principalmente 15 giorni, la differenza tra la data della disposizione e quella del pagamento effettivo gli creerà un "buco" nella copertura, a meno che la compagnia non attesti il contrario con una quietanza di riscontro.
Curiosamente con il conto corrente postale non succede. Per espressa disposizione normativa, in questo caso il pagamento libera il debitore nel momento in cui viene fatto.
Mi spiace contraddire i miei colleghi ( su answer ) che dicono che la ricevuta online non ha valore giuridico , se non contabile, ma tutto cio che viene rilasciato online da istituti di credito è certificato...
CI MANCHEREBBE! e fa parte delle causoline scritte sui contratti che fanno firmare.
Inoltre dopo il versamento appare su ogni banca:
" VUOI STAMPARE RICEVUTA " ?
Il tuo inquilino non ne ha alcun diritto: se lo stampi! ...e se lo vuole rendere "giuridicamente valido" - ( forse questo intendevano dire i miei colleghi) - , vi applichi sopra la relativa marca da bollo , in caso di contenzioso , che ad oggi , non è presente.
Digli inoltre, ( paradossalmente ritenendo valida la sua - loro tesi ) che proprio perche non ha valore giuridico, se non contabile, ( come dice lui ) se tu non ricevi a mano i soldi....UFFICIALMENTE ( seguo il pensiero dei miei colleghi ) NON LI HAI MAI RICEVUTI...SBAGLIO ?
Ovviamente NO ( direbbe lui) IO TE LI HO DATI ! ...e noi siamo assolutamente d' accordo!
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Se esistono normative Fiscali in merito relative a detrazioni di cui potrà usufruire l' inquilino, ecc...è tutt' un altra cosa.
In questo non mi esprimo, poiche la domanda non la contempla.
hai perfettamente ragione le ricevute si fanno solo per i pagamenti in contanti, mentre per tutti gli altri pagamenti vale a titolo di ricevuta il modulo cartaceo stampato dalla banca o scaricato via internet che attesta l'avvenuto.
inquilino ha ragione solo se da parte del affittuario sono ricevuti i soldi , per fare la denuncia del redito non sono valide per il fisco il bonifico bancario solo ricevute fiscali e per questo quando hai fatto i dovuti controlli per versamenti sei obligato far avere tale ricevuta se non li fai vai incontro alle sanzioni amministrative che sono pesanti da sopportare.
Ne ha tutto il diritto. Accertati prima.
E' una sua pignoleria, ma purtroppo ha ragione.
Devi trasmettergli per forza la ricevuta, anche se lui ha la prova provata del pagamento effettuato col bonifico on-line.
si stampa il bonifico online, questo e` prova del pagamento tu non devi fare alcuna ricevuta.
Per quanto possa apparire una richiesta capricciosa, il conduttore ha diritto di richiedere il rilascio della ricevuta. Secondo L'art.1199 del codice civile, infatti, il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Da un punto di vista giuridico la "quietanza" è solo quella emessa dal creditore a richiesta del debitore e va rilasciata indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato (contanti, assegno, bonifico, ecc.), mentre la ricevuta bancaria del bonifico ha solo valore contabile.