Ma cambia la tassazione di uno stipendio di un frontaliere in base alla distanza dal confine?
Quanto cambia se uno risiede a Varese oppure a Milano?
Questa invece è una domanda che non centra: i contributi sociali per la pensione vengono versati in Italia o in Svizzera, cioè intendo dire se uno lavora tutta la vita come frontaliere la pensione la riceverà dall'Italia o dalla Svizzera?
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Mi dispiace darti cattive notizie ma l'argomento è molto controverso: non tutti i commercialisti italiani si comportano nello stesso modo perchè si tratta di interpretare le leggi e le disposizioni.
Le cosiddette 'fasce di confine' da una parte sono state abolite per quanto riguarda i permessi di lavoro e quindi puo' teoricamente' essere frontaliero con permesso G anche un residente a Canicatti', ma per quanto riguarda la tassazione c'è piu' confusione.
A mio parere, secondo le fonti da cui mi sono documentata (e nonostante la mia commercialista la pensi diversamente da me )i titolari di permesso G, unicamente se residenti in comune italiano di confine entro circa 20 km, possono pagare le tasse solo in Svizzera: esiste una lista di comuni che vengono considerati di frontiera e si puo' trovare nel sito dell'OCST svizzera.
Pare proprio, invece, che se non si risiede nei comuni della fascia di confine venga applicata una doppia tassazione, sia alla fonte in Svizzera (che viene poi ristornata in Italia), sia in Italia come IRPEF applicata sulla quota di reddito eccedente gli 8.000 euro.
Nei link che ho citato tra le fonti l'argomento è sufficientemente chiarito sia da fonte svizzera (OCST) che italiana (Acli).
Per quanto riguarda la pensione, se uno lavora tutta la vita solamente come frontaliere la pensione la riceverà dalla Svizzera.
metti la residenza entro i 20chilometri
La tassazione , per un frontaliere, con il permesso di lavoro G avviene alla fonte, cioè dedotta dallo stipendio.
I pendolari che lavorano in Svizzera e che abitano in Italia al di fuori della fascia dei 20 km, pur essendo considerati dal diritto svizzero frontalieri con permesso G, dal fisco italiano non vengono considerati frontalieri, in quanto non sono stati integrati nell’accordo sulla doppia imposizione del 1974. Per cui, anche se sottoposti in Svizzera all’imposta alla fonte, in Italia sono tenuti a dichiarare il reddito conseguito in Svizzera. I frontalieri fuori zona devono quindi dichiarare (con il modello UNICO) il reddito conseguito in Svizzera che eccede una franchigia di € 8000. L’imposta alla fonte pagata in Svizzera potrà poi venir detratta da quanto si deve al fisco italiano.
Certamente. La rendita di vecchiaia svizzera (Assicurazione vecchiaia e superstiti AVS) viene versata anche ai beneficiari che risiedono in uno stato dell’Unione europea, come per esempio l’Italia. Condizione indispensabile è che il periodo contributivo sia stato di almeno un anno. In Svizzera gli uomini hanno diritto alla pensione quando raggiungono i 65 anni. Per ottenerla, nel caso dell’Italia, 6 mesi prima della maturazione del diritto bisogna rivolgersi agli uffici dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) della regione in cui risiede. Retroattivamente si può richiedere il versamento della rendita al massimo per cinque anni. L’AVS non prevede il diritto ad una liquidazione.
In Svizzera vengono dedotti dal salario anche i contributi della Cassa pensione (II pilastro). Questo fondo di previdenza, introdotto nel 1972, prevede la possibilità di farsi versare il capitale accumulato o di farsi versare una rendita mensile. La liquidazione è possibile prima dell’età del pensionamento per esempio se si lascia la Svizzera. Oppure può aspettare l’età del pensionamento, e farsi versare la rendita. Per informarsi ci si deve rivolgere all’organismo di collegamento delle Casse pensione (www.zentralstelle.ch), ma è forse meglio farsi consigliare da un patronato (ACLI, INAS, INCA CGIL o altri).
Gli anni di lavoro in Svizzera sono cumulabili per maturare il requisito alla pensione italiana. Sono però figurativi: la pensione italiana viene versata sulla base dei contributi versati in Italia. Dopo quarant’anni di lavoro suddiviso fra la Svizzera e l’Italia, si ha diritto alla pensione italiana, che viene però commisurata ai contributi effettivamente versati in Italia.
La tassazione non cambia. Dato che la Svizzera fa parte dello spazio Schengen, ogni cittadino italiano può usufruire dei relativi diritti indipendentemente dal suo luogo di residenza. Lavorando in Svizzera si versano i contributi all'AVS, quindi un giorno la pensione arriverà dalla Svizzera.