il lavoratore ha diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un' esistenza libera e dignitosa. LA durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
1 spiega con parole tue questo articolo e commentalo facendo anche riferimento alla storia di Gelmino discussa quest' anno
2 E' consentito dalla legge lo straordinario?come deve essere retribuito?
3 che cosa sono i sindacati? perchè sono stati creati dai lavoratori?
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1-non vedo molte cose da spiegare è uno dei pochi articoli che sembra comprensibile senza una laurea in giurisprudenza.....
2-La disciplina originaria sul lavoro straordinario è contenuta nell'art. 2108 comma 1 cod. civ., con una formula abbastanza eloquente:In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. A fissare dei limiti temporali del ricorso allo straordinario provvedeva ancora il vecchio r.d.l. 692/1923, che sanciva 2 ore giornaliere o 12 ore settimanali, limite la cui fissazione, la legge 196/1997 delegava alla contrattazione collettiva (applicandosi quella legale solo in caso di inerzia) e il cui superamento era consentito nei casi di forza maggiore, pericolo, danno alla produzione o alle persone.A seguito del Decreto n. 66 del 2003, il lavoro straordinario è stato ulteriormente disciplinato e regolamentato, mantenendo in ogni caso la volontarietà del lavoratore. Attenzione: I CCNL - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro -diversi per ogni settore di attività, trattano specificatamente questo argomento, pertanto non esiste una regola unica e spesso sono migliorativi rispetto alla Legge prevedendo ancora la volontarietà del lavoratore al lavoro straordinario ed il monte ore annuo effettuabile.
Per via dell'orario medio di lavoro, lo straordinario è retribuito ogni sei mesi, verificando se le ore superano una media di 40 per settimana. In assenza di una durata normale dell'orario di lavoro in 8 ore e di un limite tassativo allo straordinario (due ore al giorno), non sussiste più a priori una differenza fra orario normale e straordinario, e l'interessato non potrebbe nemmeno esercitare in concreto questo diritto.Il tetto massimo del lavoro straordinario si riferisce ora alla durata media dell'orario settimanale (che come abbiamo visto prima non può superare le 48 ore settimanali in riferimento ad un periodo di almeno 4 mesi) che in caso di superamento fanno scattare l'obbligo di segnalazione del datore di lavoro impiegante più di 10 dipendenti alla Direzione provinciale del lavoro. La regolamentazione del ricorso viene lasciata direttamente alla contrattazione collettiva, richiamandosi quella legale solo in supplenza:
preventivo accordo tra datore e lavoratore,
tetto massimo di 250 ore annuali.
Il lavoro straordinario è ammesso, in assenza di specifica individuazione della contrattazione collettiva nelle seguenti ipotesi:
casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive,
casi di forza maggiore,
eventi particolari.
Maggiorazioni retributive [modifica]
L'art. 2108 cod. civ. prevede che il lavoro straordinario venga retribuito con una maggiorazione rispetto all'orario normale di lavoro. Tale maggiorazione in origine era prevista dal r.d.l. 692/1923 nella misura del 10%, mentre ora l'ammontare viene lasciato alla contrattazione collettiva, la quale può anche prevedere dei riposi supplementari (anche in alternativa all'eventuale maggiorazione retributiva).
Un decreto del IV Governo Berlusconi del 21 maggio 2008, ha introdotto una tassazione ferma al 10% per le voci variabili del salario, fino a un massimale di 3.000 euro e 30.000 lordi di reddito annuo. La detassazione a favore delle imprese non vincola il datore di lavoro a una maggiore retribuzione del lavoro straordinario o dei premi, non sempre quindi è restituita in parte ai dipendenti
3- http://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero