l'art. 476 del codice penale contempla due pene diverse per il reato di falso a seconda che faccia o non "faccia fede fino a querela di falso".
cosa significa questa distinzione?
Si riferisce forse al fatto che, al momento della querela, il falso sia ancora in essere potendo generare quindi effetti giuridici?
Se fosse così, ad esempio, nel caso di un falso matrimonio che fosse poi risolto in un divorzio, come si configurerebbe il reato contestato successivamente al divorzio?
Copyright © 2024 QUIZSILO.COM - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Quando si dice che un atto fa fede fino a querela di falso, significa, in parole povere, che si da per vero il suo contenuto fino a quando, chi vi ha interesse non promuove un'azione (la querela di falso, appunto), per smentirne il contenuto. Altrimenti, se atti dotati di tale caratteristica vengono prodotti in giudizio, il giudice è costretto ad attenersi a quanto in essi attestato.La querela di falso è inerente,infatti, ad atti o scritture alle quali viene riconosciuto il valore di prova legale : http://it.wikipedia.org/wiki/Querela_di_falso.
Solo alcuni atti posseggono tale valore di prova legale (atto pubblico e scrittura privata autenticata). La duplice previsione sanzionatoria dell'art. 476 è, pertanto, dettata dall'esigenza di punire in maniera più incisiva le falsificazioni di atti aventi maggiore valore probatorio, stante la più elevata offensività della condotta.
Ciao leggevo il tuo intervento... molto chiaro
Mi domandavo: chi vi ha interesse a promuove un'azione (la querela di falso, appunto) ma in che termini di tempo? Esempio il comma 1° art 476 cp stabilisce la pena da 1 a 6 anni di reclusione. Ammettiamo che chi ha interesse, scopre il falso dopo 6 anni e 6 mesi dalla sua formazione (cioè a prescrizione intervenuta come da art 157) può comunque presentare querela di falso? o si ritiene prescritto ? e quindi non applicabile il comma 2° (reclusione è da 3 a 10 anni) Grazie