La riserva di legge, in parole semplici, significa che in una determinata materia (individuata a livello costituzionale) le norme che regolano questa materia DEVONO essere poste da una legge formale dello stato (e quindi solo da un atto, diverso dai decreti legge e dai decreti legislativi che hanno "forza di legge", approvato dal Parlamento attraverso un determinato iter). La riserva di giurisdizione implica invece che determinati atti possano essere presi solo dal giudice. Un esempio ti chiarirà lo stato dei fatti: l'art.13 della costituzione pone una riserva di legge in materia di regolamentazione delle cause limitative della libertà personale del cittadino ( e quindi sarà solo la legge a stabilire in quali casi i cittadini possono essere privati della libertà personale) ma lo stesso art.13 pone una riserva di giurisdizione in merito all'applicazione concreta dei provvedimenti limitativi della libertà personale il che vuol dire che se la libertà di un determinato soggetto deve essere limitata DEVE deciderlo un giudice, l'Autorità giudiziaria e nessun altro.
Spero di essere stato chiaro e di esserti stato utile.
Sulla riserva di giurisdizione Daniele ha risposto bene.
Ha sbagliato invece per quanto riguarda la riserva di legge:
la riserva di legge è in linea di massima soddisfatta da atti aventi forza di legge; quindi non solo la legge (del parlamento), ma anche da decreti leggi e decreti legislativi (atti aventi forza di legge, deliberati dal Governo, ma che implicano in qualche modo l'intervento del Parlamento).
Ad es. in materia penale l'art.25 Cost. prevede una riserva di legge. Questo vuol dire che si possono creare nuovi reati, pene, misure di sicurezza con legge, ma anche con decreti legge e decreti legislativi.
Ciò che la riserva di legge limita è la possibilità di disciplinare una certa materiacon norme di rango inferiore ad es. tramite regolamenti governativi o ministeriali.
A seconda della materia la riserva può essere assoluta (non è possibile disciplinare la materia tramite regolamenti) o relativa (la materia deve essere disciplinata nelle regole fondamentali da atti aventi forza di legge, ma le regole di dettaglio possono essere create da regolamenti).
Ci sono poi materie particolari che possono essere regolate solo dalla legge del parlamento e non da decreti legislativi o decreti legge. Ma si tratta di un'altra cosa.
La riserva di legge, inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento come previsto dall'articolo 70.
Si distinguono, comunque, vari tipi di riserva di legge:
a)riserva di legge ordinaria: la materia può essere disciplinata dalla legge e da atti aventi forza di legge.
a1)assoluta: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l'art. 13.2 ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge.
a2)relativa: i regolamenti amministrativi possono contribuire a regolare la materia, ma i principi devono essere stabiliti dalla legge (art. 97.1)
a3)rinforzata: la materia è disciplinata dalla legge secondo un contenuto o procedimento ben preciso. (art. 16)
riserva di legge formale quella materia nella quale può intervenire la legge del Parlamento mentre non possono farlo atti aventi forza di legge, come decreti legge o decreti legislativi, del governo (art. 80, art. 81). Di fatto, poi, le materie disciplinate da riserva di legge formale sono quelle coperte da riserva di assemblea (art. 72 comma IV).
Esistono anche riserve non a favore della legge ordinaria:
1)riserva di legge costituzionale (artt. 116, 132.1, 137, 138 Cost.), anch'essa tipica dello Stato costituzionale di diritto
2)riserva di giurisdizione
3)riserva di regolamento amministrativo
La giurisdizione è la potestà di applicare la legge attribuita ai giudici allorché risolvono controversie in posizione di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza rispetto all'esito delle medesime. Il termine, peraltro, oltre che la funzione, può indicare anche l'insieme di coloro che la esercitano, ossia i giudici.
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La riserva di legge, in parole semplici, significa che in una determinata materia (individuata a livello costituzionale) le norme che regolano questa materia DEVONO essere poste da una legge formale dello stato (e quindi solo da un atto, diverso dai decreti legge e dai decreti legislativi che hanno "forza di legge", approvato dal Parlamento attraverso un determinato iter). La riserva di giurisdizione implica invece che determinati atti possano essere presi solo dal giudice. Un esempio ti chiarirà lo stato dei fatti: l'art.13 della costituzione pone una riserva di legge in materia di regolamentazione delle cause limitative della libertà personale del cittadino ( e quindi sarà solo la legge a stabilire in quali casi i cittadini possono essere privati della libertà personale) ma lo stesso art.13 pone una riserva di giurisdizione in merito all'applicazione concreta dei provvedimenti limitativi della libertà personale il che vuol dire che se la libertà di un determinato soggetto deve essere limitata DEVE deciderlo un giudice, l'Autorità giudiziaria e nessun altro.
Spero di essere stato chiaro e di esserti stato utile.
Ciao
Sulla riserva di giurisdizione Daniele ha risposto bene.
Ha sbagliato invece per quanto riguarda la riserva di legge:
la riserva di legge è in linea di massima soddisfatta da atti aventi forza di legge; quindi non solo la legge (del parlamento), ma anche da decreti leggi e decreti legislativi (atti aventi forza di legge, deliberati dal Governo, ma che implicano in qualche modo l'intervento del Parlamento).
Ad es. in materia penale l'art.25 Cost. prevede una riserva di legge. Questo vuol dire che si possono creare nuovi reati, pene, misure di sicurezza con legge, ma anche con decreti legge e decreti legislativi.
Ciò che la riserva di legge limita è la possibilità di disciplinare una certa materiacon norme di rango inferiore ad es. tramite regolamenti governativi o ministeriali.
A seconda della materia la riserva può essere assoluta (non è possibile disciplinare la materia tramite regolamenti) o relativa (la materia deve essere disciplinata nelle regole fondamentali da atti aventi forza di legge, ma le regole di dettaglio possono essere create da regolamenti).
Ci sono poi materie particolari che possono essere regolate solo dalla legge del parlamento e non da decreti legislativi o decreti legge. Ma si tratta di un'altra cosa.
La riserva di legge, inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento come previsto dall'articolo 70.
Si distinguono, comunque, vari tipi di riserva di legge:
a)riserva di legge ordinaria: la materia può essere disciplinata dalla legge e da atti aventi forza di legge.
a1)assoluta: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l'art. 13.2 ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge.
a2)relativa: i regolamenti amministrativi possono contribuire a regolare la materia, ma i principi devono essere stabiliti dalla legge (art. 97.1)
a3)rinforzata: la materia è disciplinata dalla legge secondo un contenuto o procedimento ben preciso. (art. 16)
riserva di legge formale quella materia nella quale può intervenire la legge del Parlamento mentre non possono farlo atti aventi forza di legge, come decreti legge o decreti legislativi, del governo (art. 80, art. 81). Di fatto, poi, le materie disciplinate da riserva di legge formale sono quelle coperte da riserva di assemblea (art. 72 comma IV).
Esistono anche riserve non a favore della legge ordinaria:
1)riserva di legge costituzionale (artt. 116, 132.1, 137, 138 Cost.), anch'essa tipica dello Stato costituzionale di diritto
2)riserva di giurisdizione
3)riserva di regolamento amministrativo
La giurisdizione è la potestà di applicare la legge attribuita ai giudici allorché risolvono controversie in posizione di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza rispetto all'esito delle medesime. Il termine, peraltro, oltre che la funzione, può indicare anche l'insieme di coloro che la esercitano, ossia i giudici.